ART. 1
Il Consiglio di Istituto delega il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Classe per la gestione operativa del Piano dei Viaggi di istruzione e delle visite didattiche.
ART. 2
I viaggi di istruzione e le visite didattiche hanno lo scopo di collegare l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici paesaggistici, umani, culturali e produttivi.
ART. 3
I viaggi di istruzione possono essere di integrazione culturale (con finalità cognitive relative ad aspetti paesaggistici monumentali culturali o folcloristici o per partecipare a manifestazioni e concorsi) o connessi ad attività sportive.
ART. 4
Le visite didattiche si effettuano nell’arco di una mattinata e/o di una sola giornata presso musei, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, mostre ecc.
ART. 5
Visite didattiche e viaggi di istruzione debbono avere la copertura finanziaria, con contribuzioni di Enti terzi e/o con quote versate dagli alunni partecipanti.
ART. 6
Viaggi di istruzione e visite didattiche richiedono una adeguata programmazione didattica e culturale.
ART. 7
Visite didattiche e viaggi di istruzione possono essere organizzati anche nell’ultimo mese di lezione e in concomitanza di scrutini, salvo parere contrario del Consiglio di Classe.
ART. 8
Per poter partecipare ai viaggi di istruzione ed alle visite didattiche gli alunni devono avere l’autorizzazione scritta e firmata dei genitori.
ART. 9
Per ogni viaggio, deve essere assicurata la partecipazione di due terzi degli alunni, componenti delle singole classi coinvolte, a meno che non si verifichino particolari situazioni che verranno vagliate dal Consiglio di Classe.
ART. 10
Per ogni viaggio di istruzione e/o visita guidata si deve prevede un docente accompagnatore, della classe o del corso, per ogni quindici alunni partecipanti; nonché di docenti di sostegno a seconda della gravità dell’alunno o degli alunni diversamenti abili partecipanti.
Poiché ci sono molti alunni diversamente abili nella scuola e non sempre è possibile avere l’assistenza del docente di sostegno, laddove questa non sia possibile, l’accompagnamento verrà effettuato da un docente della classe.
Alle visite didattiche e ai viaggi di istruzione non è ammessa la partecipazione dei genitori.
ART. 11
Il Consiglio di Classe decide in merito alla partecipazione ai viaggi o alle visite degli alunni e/o delle classi che mostrano un comportamento non idoneo.
ART. 12
L’agenzia di Viaggi (che deve essere in possesso di licenza di categoria A – B) e la Ditta di autotrasporto (che devono produrre la documentazione prevista dalla normativa vigente) devono essere affidabili.
ART. 13
I Consigli di Classe devono decidere le mete anche in relazione alla presenza di alunni diversamente abili; definire gli accompagnatori (almeno uno di riserva); compilare un apposito modulo dove tra l’altro deve essere indicato il responsabile del viaggio o della visita didattica e sul quale tutti gli accompagnatori devono apporre la loro firma per accettazione dell’incarico.
ART. 14
Il Referente ai viaggi di istruzione e visite didattiche all’inizio dell’anno scolastico compone il Programma annuale delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione e lo consegna in segreteria per l’approvazione dello stesso da parte del Consiglio di istituto.
ART. 15
Per i viaggi di istruzione ogni alunno versa un acconto (non restituibile in caso di recessione) pari ad un terzo della quota stabilita.
Per le visite didattiche ogni alunno versa subito la quota intera. Solo per malattia all’alunno viene restituita una somma priva delle spese del trasporto.
ART. 16
Il docente organizzatore raccoglie le quote allegando l’elenco degli alunni partecipanti e le autorizzazioni dei genitori.
ART. 17
Le quote, l’elenco degli alunni e le autorizzazioni (in buste separate) vanno consegnate dal docente organizzatore al Dirigente scolastico o (per il plesso Besozzi) alla Collaboratrice vicaria.
ART. 18
Nel caso di particolari patologie ed assunzione di medicinali da parte degli alunni partecipanti, è necessario che i genitori informino adeguatamente per iscritto il docente organizzatore.
ART. 19
Gli alunni che al rientro del viaggio o della visita dovranno recarsi a casa da soli, devono, prima della partenza, presentare una autorizzazione scritta e firmata da parte dei genitori.
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